PostHeaderIcon STATUTO

Art. 1
1 - I Lions Club della International Association of Lions Clubs, aventi sede nelle province di
Bologna, (ad eccezione del territorio attualmente di competenza del Club di Imola),
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma, La Spezia (eccezion fatta per l’area geografica di
competenza del Distretto 108 Ia2), e del territorio di Santa Maria Maddalena - Alto
Polesine (Rovigo), costituiscono il Distretto 108 Tb del Multidistretto 108 ITALY.
2 - Il Distretto ha sede in Bologna presso la segreteria distrettuale.
3 - Le spese per l’amministrazione del Distretto, comprese quelle della segreteria
distrettuale, istituita per delibera assembleare del maggio 1997, sono a carico di tutti i
Club del Distretto, in misura proporzionale al numero dei rispettivi Soci.
4 - La segreteria opera secondo le direttive e sotto il controllo del Governatore, tramite il
Segretario ed il Tesoriere distrettuali.
5 - L’anno sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.
Art. 2
1 - Appartengono al Distretto i Lions Club costituiti nel suddetto territorio secondo le
norme degli Statuti e Regolamenti vigenti.
2 - I Club rivolgono la loro attività al perseguimento delle finalità dell’International
Association of Lions Clubs nel rispetto, anche da parte dei Soci, dei suoi principi etici.
Art. 3
1 - Ciascun Lions Club è un’associazione di persone maggiorenni, di ineccepibili qualità
civili, morali, professionali e di fattiva disponibilità al servizio. Non è consentita la
contemporanea appartenenza a più di un Lions Club, fatta eccezione per i soci associati ed
onorari.
È invece consentita la contemporanea appartenenza ad un Lions Club e ad altro Club non
Lions di analoghe caratteristiche e finalità. Ogni Club si adopererà per avere almeno venti
soci cosi come richiesto per la costituzione di un nuovo Club.
2 - E ‘ dovere del Club assicurarsi in ogni momento che i suoi Soci ispirino il loro
comportamento al codice dell’etica lionistica e concorrano a realizzare le finalità del Lions
Clubs International.
3 - Il Club è retto da un Presidente, che lo rappresenta, e da un Consiglio Direttivo, eletti
dai Soci, ed agisce in conformità con le finalità del Lions International. entro i limiti
territoriali definiti, salvo quanto previsto dall’art . 22
Art. 4
1 - Ogni Club (in regola con l’ordinamento) può promuovere la costituzione di un nuovo
Club secondo le norme dello Statuto Internazionale e Multidistrettuale.
2 - I limiti territoriali di tale Club dovranno essere chiaramente specificati e potranno
essere modificati soltanto secondo le norme degli Statuti vigenti.
Art. 5
1 - I Presidenti dei Club operanti nel Distretto dovranno comunicare tempestivamente al
Segretario Distrettuale i nominativi dei Soci dichiarati decaduti per espulsione o per perdita
della qualifica di Socio per morosità o assenza.
2 - Tali persone non potranno, pertanto, essere invitate a diventare Soci di altri Club ed a
tal fine i Segretari dei Club dovranno trasmettere, con opportuna tempestività, i nomi delle
persone associande al Segretario Distrettuale, talché lo stesso sia in grado di segnalare
eventuali ragioni ostative in tempo utile.
3 - Tale procedura sarà seguita anche dall’Officer addetto all’estensione competente prima
dell’inoltro delle domande di affiliazione per i nuovi Club.
Continua